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Lo Statuto Assodom

1) Il Consorzio è denominato "ASSODOM".

2) La sede del Consorzio è in Viale Gran Sasso, 11 - 20131 Milano, con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite ovunque filiali, rappresentanze ed agenzie.

3) Il Consorzio ha per scopo di disciplinare, promuovere e fornire servizi ai Consorziati.

4) Le spese di funzionamento generale ai fini del coordinamento tecnico e di propaganda, saranno coperte dai partecipanti in proporzione della loro partecipazione. Il Consiglio del Consorzio provvederà a formulare periodici preventivi, in base ai quali i partecipanti saranno tenuti alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto annuale.

a) Il fondo consortile è costituito da:
- contributi iniziali dei consorziati sottoscrittori dell'atto costitutivo, pari a Euro 290,00
- contributi iniziali delle imprese che aderiranno al Consorzio in epoca successiva.
- contributi aggiuntivi erogati dai consorziati in proporzione all'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal consorzio. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo della fattispecie, si considera l'attivita' di registrazione domini, nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- contributi aggiuntivi, erogati dai consorziati, qualora il fondo risulti insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- liberalità ed eventuali altri conferimenti, da chiunque effettuati a titolo di incremento del fondo per il conseguimento delle finalità consortili;
- beni eventualmente acquisiti con il fondo consortile;
- contributi erogati da enti pubblici territoriali, associazioni, enti pubblici italiani o stranieri per il conseguimento delle finalità consortili.

b) La quota di partecipazione è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa; in caso di cessione per atto tra vivi o mortis causa dell'azienda o di un suo ramo, il cessionario assumerà automaticamente la qualifica di consorziato, purchè in possesso dei requisiti, salvo che il Consiglio Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione/diniego al subingresso automatico con decisione motivata ed insindacabile, comunicata all'acquirente l'azienda entro tre mesi dalla ricevuta notizia della cessione stessa.

c) In caso di scioglimento del Consorzio il residuo netto che ne risulti verrà ripartito proporzionalmente fra i consorziati con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di gestione. Ciascuna consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residua, dovrà provare agli organi del consorzio di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il consorzio, verso il soggetto somministrante e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere.

5) La durata del Consorzio è fissata dal 2005 al 2030.

6) La partecipazione al Consorzio e’ così determinata:

a) I soci si dividono in soci fondatori, che sono esplicitamente indicati nel presente atto per conto delle societa e per procura, e i soci ordinari.

b) L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere approvata dai due terzi del Consiglio, ed importerà accettazione di tutte le norme del presente Atto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari. L'ammissione di nuovi consorziati darà luogo a corrispondenti variazioni nelle quote dei partecipanti.

Nei primi 6 mesi dall’ammissione il Consiglio dovrà riconsiderare l’ammissione del nuovo socio qualora riceva comunicazione scritta anche disgiunta a firma di almeno un terzo dei consorziati. Diversamente l’ammissione sarà da considerarsi se la riceverà da almeno due terzi dei consorziati.

c) Possono assumere la veste di consorziati, siano essi di nazionalità italiana o estera, le imprese, in qualunque forma costituita, gli enti e le pubbliche amministrazioni che possiedono i seguenti requisiti:

-essere presentati da altri soci
-versare la quota di iscrizione
-possedere un conto corrente bancario
-garantire i requisiti tecnici indicati nel regolamento
-avere un oggetto sociale compatibile con l’attivita’

E’ titolo preferenziale l’appartenenza ad associazioni di categoria.

d) L'impresa o ente sarà rappresentata all'interno del Consorzio dal proprio rappresentante legale o da altra persona appositamente delegata.

e) Potranno inoltre essere soci Associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del Consorzio.

7) E’ ammeso il recesso da parte del consorziato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo ed avra’ effetto al termine l’anno solare.

In ogni caso i consorziati potranno recedere, con dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, nei casi di scioglimento della rispettiva società, ente o consorzio o di cessazione definitiva dell'attività d'impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del consorzio con deliberazione assembleare, purché risultino dissenzienti rispetto a tale delibera.

8) L'esclusione del consorziato dal consorzio potra' verificarsi nei seguenti casi:
- per decadenza ovvero per perdita dei requisiti di base di cui all'articolo 6b
- per delibera unanime di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o del regolamento o altri motivi che comportino indegnità; senza pregiudizio di ogni altra azione a suo carico.
- per mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica di insoluto di qualsiasi quota associativa.
- per comunicazione scritta inviata al consiglio in forma anche disgiunta da parte della maggioranza dei consorziati.

E’ inoltre escluso di diritto il consorziato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta.

9) Effetti del recesso e dell'esclusione
Il consorziato receduto o escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi né per quanto attiene alla quota annua di gestione eventualmente anticipati, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

In ogni caso il consorziato receduto o escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal consorzio a suo nome prima della data di esclusione o di effetto del recesso e, per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

A partire dalla data di esclusione o di effetto del recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli dall'appartenenza al Consorzio e la sua quota viene ridistribuita in parti percentualmente uguali tra gli altri consorziati.

Il consorziato ha invece l'obbligo di restituire marchi e contrassegni e quanto altro in genere possa riferirsi al consorzio e alle attività del consorzio medesimo o attribuito in concessione dal consorzio che ne è il proprietario.

10) L'assemblea dei consorziati è composta di tutti i rappresentanti legali delle imprese consorziate o loro delegati, con il massimo di tre deleghe per persona.

Ogni consorziato o delega ha diritto ad un voto.
L'assemblea è convocata dal Consiglio con avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco della materie da trattare, quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure l’utilizzo di mezzi elettronici quali l’email e la pubblicazione sul sito.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto verbale a cura del presidente e del segretario. I verbali sono trascritti a cura del segretario in apposito libro e i consorziati possono prenderne conoscenza.

11) L'assemblea:
a) nomina i componenti del Consiglio anche esterni ai consorziati, che nominano tra loro un presidente e un vice presidente facenti funzioni in difetto o delega.
b) approva il rendiconto annuale a maggioranza semplice;
c) delibera sulle modificazioni del presente contratto e su tutti gli altri oggetti attribuiti dal presente Atto alla competenza dell'assemblea;

12)
a)L’assemblea e’ validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei consorziati in persona o per delega
Nel caso non siano presenti o rappresentati i 2/3 dei consorziati si potra’ procedere a successive convocazioni, con minimo intervallo di 15 giorni di calendario. Ad ogni convocazione il numero dei consorziati totali necessari alla validita’ della assemblea e’ diminuito del 30%. In questi casi la convocazione e’ valida con semplice pubblicazione nel sito internet.

b) L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, gli articoli dello statuto e del regolamento possono essere modificati dall'Assemblea solo se posti all'ordine del giorno.
Una copia della mozione di modifica contenente il testo completo dell'alterazione allo statuto o al regolamento deve essere ricevuta da tutti i membri almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
La modifica a statuto o regolamento deve essere approvata dall'assemblea con maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto.

13) Il Consorzio è amministrato da un consiglio composto da tre a sette consiglieri. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

14) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

Il Consiglio avrà quindi fra le altre la facoltà di transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, proporre ed autorizzare ricorsi in Cassazione, compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

15) Il Consiglio inoltre:
-nomina e revoca i direttori ed i dipendenti in genere del Consorzio; determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;
-provvede alla gestione del fondo consortile;
-determina al principio di ogni anno, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, le condizioni di vendita dei servizi;
-vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;
-sorveglia l'attività dell'Ufficio vendite.

16) Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due dei componenti del consiglio

a) Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima oppure con preavviso di 3 giorni mediante avviso a mezzo di posta elettronica (e-mail) con conferma esplicita.

b) Sono comunque valide le riunioni con la presenza totalitaria dei componenti il consiglio direttivo anche in assenza di convocazione.

c) Il luogo delle riunioni del consiglio direttivo viene stabilito nell'avviso di convocazione; in alternativa il consiglio direttivo potrà validamente tenersi senza riunirsi, con l'utilizzo di mezzi elettronici ed informatici di discussione contemporanea quali ad esempio "conference call" o a mezzo della rete "Internet" o "Intranet" od altri strumenti equivalenti.

d) Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vice presidente.

e) In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato a mezzo di posta elettronica (e-mail) inviato almeno un giorno prima con conferma esplicita.

f) Le sedute e deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; in caso di riunione con l'utilizzo di mezzi elettronici o informatici, l'approvazione dei verbali potrà risultare anche da sottoscrizione resa a mezzo fax.

g) Alle riunioni del consiglio puo’ partecipare chiunque venga accettatto all’atto dell’ apertura del consiglio da parte dei 2/3 dei presenti ed in ogni caso non è sara’ attribuito diritto di voto.

17) Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti eccettuano però le deliberazioni concernenti l'esclusione di consorziati, per le quali occorrerà sempre il voto favorevole della totalità dei consiglieri.

18) Il Consiglio ha facolta’ di nominare Comitati. Il numero dei componenti il Comitato ed i suoi poteri saranno fissati dal Consiglio. Il Consiglio potrà delegare opportuni poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria ad uno o più dei suoi membri od a persone estranee determinandone le funzioni e le attribuzioni.

19) Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

Al Consiglio potra’ spettare un compenso per l’opera svolta, il cui ammontare sarà annualmente proposto dal Consiglio, stabilito dall’assemblea.

20) A cura del Consiglio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale dovrà essere redatta la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, da depositarsi presso l'ufficio del registro delle imprese.
Il primo di tali rendiconti contemplerà l'attività consortile dalla data di costituzione al 31 dicembre 2005.

21) In considerazione degli scopi del Consorzio, che escludono ogni fine di lucro, i partecipanti rimborseranno annualmente al Consorzio stesso tutte le spese del suo funzionamento in modo che l'esercizio si chiuda sempre senza utili né perdite. E comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

22) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Qualunque controversia inerente al patto consortile, o da esso dipendente, che possa sorgere fra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà inizialmente affrontata in sede di conciliazione e solo successivamente deferita al giudizio di un arbitro superpartes. La Parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alle parti interessate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre all’arbitro.

23) Norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea con maggioranza di 2/3.

24) Il Consorzio potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, anche qualora siano aziende di capitali o di lucro.

25) Le lingue di lavoro del consorzio sono l'Italiano e l'Inglese. Tutti i documenti ufficiali possono essere disponibili in una o in entrambe le lingue. L'italiano e' previsto per tutti gli obblighi di legge. Se un documento non e' disponibile in una delle lingue del consorzio dovra' essere predisposta una traduzione ufficiale in una della due lingue.

26) Ogni impresa consorziata potra' utilizzare Marchi e Loghi del consorzio secondo quanto stabilito dal regolamento.

27) Il consorzio si asterra’ dall’effettuare qualsiasi operazione commerciale e di marketing nei confronti dei clienti dei consorziati.

28) Le spese del presente Atto, annesse e dipendenti sono a carico del Consorzio.

 

Sede legale:

Viale Gran Sasso, 11 -20131 Milano- Italy
P.IVA: IT02676930981

Rappresentante legale